IMU - Aliquote e detrazioni, esclusioni ed esenzioni
informazioni su aliquote, detrazioni ed esenzioni
A partire dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.
A seguito delle novità introdotte dal 2020, il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. ID 44 del 30/03/2020, ha adottato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), e, con delibera di Consiglio Comunale n. ID 46 del 30/03/2020, ha introdotto modifiche al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
Con delibera di Consiglio Comunale n. ID 40 del 21/03/2022 sono state apportate modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
A partire dal 01/01/2025 è entrato il vigore il nuovo Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. ID 10 del 20/01/2025.
L’articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019 dispone che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, secondo la definizione data dalla norma medesima (comma 741), non è sottoposta a tassazione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha ritenuto costituzionalmente illegittime alcune parti del testo normativo che qualifica l’abitazione principale ai fini IMU (art. 1, comma 741, lettera b), l. n. 160/2019), pertanto, a seguito dell’intervento della Consulta, la nuova definizione di abitazione principale è la seguente: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’intervento della Corte Costituzionale ha comportato anche la conseguente illegittimità costituzionale dell’integrazione alla definizione di abitazione principale IMU operata dall’art. 5-decies, d.l. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 215/2021.
Per il corrente anno d’imposta 2025, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio comunale per l’anno 2025, ha ritenuto di confermare la maggior parte delle aliquote IMU già vigenti nell’anno precedente come da prospetto riepilogativo che segue
Risultano esclusi dalla tassazione i fabbricati che ricadono nelle seguenti fattispecie in quanto rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparati alla stessa:
- Abitazione principale, secondo la definizione vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, iscritta nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze.
L’esenzione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
---- - Alloggio e relative pertinenze posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per poter godere dell’esenzione, il soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale il beneficio (esenzione) ha avuto inizio. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, esclude la possibilità di applicare il beneficio.-----
- Casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Per poter godere dell’esenzione, il soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale il beneficio (esenzione) ha avuto inizio. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, esclude la possibilità di applicare il beneficio.
----- - Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti.
E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per poter godere dell’esenzione, il soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale il beneficio (esenzione) ha avuto inizio. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, esclude la possibilità di applicare il beneficio.
----- - Cooperative a proprietà indivisa.
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. Per poter godere dell’esenzione, il soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale il beneficio (esenzione) ha avuto inizio. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, esclude la possibilità di applicare il beneficio.
----- - Alloggi sociali.
Rientrano in tale fattispecie i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale. Per poter godere dell’esenzione, il soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare la relativa dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale il beneficio (esenzione) ha avuto inizio. L’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, esclude la possibilità di applicare il beneficio.----- - A partire dal 01/01/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 751, legge n. 160/2019, sono esenti dall’IMU i fabbricati costituenti beni merce delle imprese costruttrici. Rientrano in tale fattispecie i fabbricati costruiti direttamente dall’impresa e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La qualifica di beni merce va comunicata al Comune attraverso la presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale i fabbricati hanno assunto tale natura.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, esclude la possibilità di applicare il beneficio.
1 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura. Rientrano in tale fattispecie i fabbricati di cui all’articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura) che attesta la natura rurale strumentale del fabbricato.
5 per mille
- Abitazione principale, secondo la definizione vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo). All’abitazione principale compete una detrazione pari a euro 200,00 annui rapportati al periodo dell’anno in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale e ripartiti in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano
- Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall’imposta dovuta per ognuno di questi alloggi si detraggono euro 200,00 annui rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
7,6 per mille
- Fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concertato.
Si applica agli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. A partire dall’anno d’imposta 2025 non è più necessaria la presentazione al Comune dell’istanza per godere dell’aliquota agevolata, ciò in quanto le informazioni relative alla tipologia del contratto di locazione e gli immobili locati, sono derivate direttamente dall’Agenzia delle entrate. Sempre a far tempo dall’anno d’imposta 2025 il contribuente non è più tenuto a comunicare all’Ufficio il recesso anticipato del contratto o la fine della locazione. Ai fini del controllo del corretto adempimento fiscale, l’Ufficio potrà richiedere al contribuente la copia del contratto di locazione a canone concordato e, qualora non assistito, l’attestazione dei conformità all’Accordo Territoriale, prevista dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16/01/2017, quest’ultima obbligatoria qualora il contratto di locazione sia stato stipulato dopo il 01/03/2020 e, quindi, in conformità al vigente Accordo Territoriale sottoscritto in data 01/02/2020 (P.G. n. 2020/27366 del 05/02/2020. L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% ai sensi dell’articolo 1, comma 760, legge n. 160/2019.
Per gli alloggi concessi in locazione a canone concertato di tipo transitorio (articolo 5, comma 1, l. n. 431/1998) è dovuta la dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è iniziato ad applicare il beneficio. L’obbligo dichiarativo sussiste in quanto tale tipologia di contratti viene registrata presso l’Agenzia delle entrate con codice “L1” (contratti non agevolati) anziché con codice “L2” (contratti agevolati), pertanto il Comune non è in grado di derivare dall’Agenzia delle entrate il diritto al beneficio fiscale IMU. Nel modello di dichiarazione IMU occorrerà indicare, oltre ai dati che identificano le unità immobiliari locate, che gli immobili sono stati concessi in locazione a canone concertato di tipo transitorio (articolo 5, comma 1, legge n. 431/1998). Alla dichiarazione occorrerà allegare copia integrale del contratto al fine di verificare la presenza della asseverazione all’Accordo territoriale come più sopra riportato. La dichiarazione IMU dovrà essere, poi, presentata, nei medesimi termini, per comunicare la cessazione del beneficio, senza allegare nuovamente la copia del contratto di locazione.
8,6 per mille
- Fabbricati abitativi concessi in comodato d’uso gratuito a parenti.
Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori/figli), a condizione che l’utilizzatore (comodatario) vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata dovrà essere presentata,dal soggetto passivo d’imposta, la dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è iniziata ad applicare l’agevolazione, indicando nel modello che l’immobile è concesso in comodato d’uso e specificando, nello spazio annotazioni del modello, che è stata applicata l’aliquota agevolata.
Per il corrente anno d’imposta restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31 dicembre dell’anno 2024 sempreché non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
Si specifica che qualora il comodante detenga i requisiti tassativi previsti per l’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile come disposta dall’art. 1, comma 747, lettera c), della legge n. 160/2019, tale agevolazione dovrà essere dichiarata utilizzando il modello di dichiarazione IMU ordinario da presentare all’Ufficio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale l’agevolazione ha avuto inizio, indicando nel modello che l’immobile è concesso in comodato d’uso e specificando, nello spazio annotazioni del modello, che sono state applicate l’aliquota agevolata e la riduzione della base imponibile. Per gli alloggi concessi in comodato gratuito e che rispettano i requisiti per godere della riduzione della base imponibile al 50%, dall’anno 2025 l’applicazione dell’aliquota agevolata pari al 8,6 per mille è subordinata al rispetto di un requisito in capo al comodatario (utilizzatore dell’alloggio) il quale non deve essere titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) sull’intero territorio nazionale. Nel caso tale requisito non risulti soddisfatto, il comodante applicherà sì la riduzione della base imponibile al 50% ma l’imposta dovrà essere calcolata applicando l’aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille e non l’aliquota agevolata pari al 8,6 per mille. Per entrambe le casistiche sopra descritte (aliquota agevolata e/o riduzione della base imponibile) qualora venga meno il requisito per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata all’Ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando il modello di dichiarazione IMU, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è avuta la cessazione del beneficio. - Fabbricati abitativi concessi in comodato d’uso gratuito a parenti disabili.
Si applica alle unità immobiliari censite nelle categorie catastali abitative da A/1 ad A/9 comprese le relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado (fratelli e sorelle, nipoti e nonni) del comodante, a condizione che l’utilizzatore (comodatario) sia persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. n. 104/1992 e vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata dovrà essere presentata, dal soggetto passivo d’imposta, la dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è iniziata ad applicare l’agevolazione, indicando nel modello che l’immobile è concesso in comodato d’uso e specificando, nello spazio annotazioni del modello, che è stata applicata l’aliquota agevolata.
Per il corrente anno d’imposta restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31 dicembre dell’anno 2024 sempreché non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata all’Ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando il modello di dichiarazione IMU, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si è avuta la cessazione del beneficio
In tutti i casi sin qui descritti per i quali è ammessa l’applicazione dell’aliquota agevolata relativamente agli alloggi, e pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti, ai fini della corretta individuazione della fattispecie “comodato gratuito” si intende che lo stesso è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l’immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull’immobile stesso.
Inoltre, salvo i particolari casi
previsti dal Codice civile, in tutti i casi di comodato, i soggetti che intervengono nel rapporto (comodante e comodatario) devono avere la capacità giuridica per la loro rappresentanza e, pertanto, devono essere maggiorenni.
Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.
9,6 per mille
L’aliquota agevolata si applica ai fabbricati iscritti nelle seguenti categorie catastali:
- Fabbricati iscritti nel gruppo catastale B
- D/3-D/4-D/6
10,1 per mille
- Terreni agricoli non esenti.
10,6 per mille
Altri immobili abitativi. Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedentemente elencate, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 locate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario. La medesima aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/2, C/6 e C/7).
Aree fabbricabili.
Altri immobili. Si applica agli immobili censiti nelle seguenti categorie catastali:
- A/10
- C/1-C/2-C/3-C/4-C/6-C/7
- D/1-D/2-D/5-D/7-D/8
L'unità immobiliare come definita dall’articolo 1, comma 48, Legge n. 178/2020 (una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia) per la quale si applica l’imposta municipale propria di cui all’art- 1 commi da 739 a 783 della L. 160/2019 nella misura del 50%.
Ai fini della sussistenza dei requisiti per il godimento dell’agevolazione, il soggetto passivo presenta, entro i termini di legge, la dichiarazione IMU indicando i dati identificativi dell’alloggio e, nello spazio riservato alle annotazioni, che si applica la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 48, legge n. 178/2020.
Risultano esenti dall’imposta le seguenti tipologie di immobili:
- Terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP. Rientrano in tale fattispecie i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell’articolo 78-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, le agevolazioni sono state estese ai soci delle società agricole minori, ai coadiuvanti agricoli e ai pensionati dell’agricoltura, qualora sussistano particolari requisiti. Ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, l’esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.
- Immobili di cui all’articolo 1, comma 759, lettere dalla a) alla g bis), legge n. 160/2019, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
- Immobili concessi in comodato gratuito al Comune. Ai sensi dell’articolo 26 del Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali dell’Ente. L’esenzione compete per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Gli uffici comunali competenti invieranno periodicamente al Servizio Entrate le comunicazioni riferibili agli immobili in oggetto.
Si precisa che a far tempo dall’anno d’imposta 2025 non sono più applicabili le seguenti aliquote IMU agevolate in quanto non comprese tra le fattispecie indicate nell’allegato A al decreto del vice Ministro dell’economia e delle finanze del 06/09/2024:
- aliquota pari al 7,6 per mille: nel caso di fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concertato per i quali è intervenuta una risoluzione anticipata del contratto a seguito di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, e per i quali sino al 31/12/2024 si sarebbe potuta applicare la sola aliquota IMU del 7,6 per mille e, quindi, non la riduzione al 75% dell’imposta, sino alla data in cui l’immobile sarebbe rientrato in possesso del locatore. Dal 2025 si applica l’aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille ovvero l’esenzione qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 1, comma 759, lettera g-bis), legge n. 160/2019.
- aliquota del 7,6 per mille: nel caso di fabbricati abitativi concessi in comodato d’uso gratuito con scambio reciproco e per i quali sino al 31/12/2024 si sarebbe potuta applicare l’aliquota IMU al 7,6 per mille ove per gli alloggi concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado (genitori/figli) si fosse realizzato il caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti avessero posseduto quest’unica unità immobiliare nel territorio comunale. Dal 2025 si applica l’aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille ovvero l’aliquota agevolata prevista nel caso di comodato a parenti entro il primo grado qualora ricorrano i requisiti.
- aliquota del 9,6 per mille: nel caso di C/1 non locati e utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale che avessero residenza anagrafica, se persone fisiche, o sede legale, se società, nel Comune di Reggio nell’Emilia, e per i quali sino al 31/12/2024 si sarebbe potuta applicare l’aliquota IMU al 9,6 per mille. Dal 2025 si applica l’aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille.