L'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge n. 160/2019, stabilisce che per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

L’articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019, definisce che per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo:

  • alla zona territoriale di ubicazione;
  • all’indice di edificabilità;
  • alla destinazione d’uso consentita;
  • agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • ai prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il medesimo comma 746 stabilisce, inoltre, che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del d.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato

I nuovi valori di mercato per il biennio 2024/2025

Fatto salvo il principio normativo che il valore imponibile, per le aree fabbricabili, è rappresentato dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta, l’articolo 23 del vigente Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) prevede la possibilità per la Giunta Comunale di approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree fabbricabili, al solo scopo di ridurre il contenzioso, di semplificare gli adempimenti fiscali a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’Ufficio.

Pertanto, non si procede ad accertamento del maggior valore se l’imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d’imposta.

In assenza di valori di riferimento adottati dal Comune, spetta, comunque, al contribuente determinare la base imponibile dell’area edificabile seguendo i principi contenuti nell’articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019.

Qualora il Comune abbia assunto, per determinate annualità d’imposta, i valori di riferimento per la determinazione della base imponibile per le aree edificabili, possono presentarsi alcune casistiche.

Nel caso il contribuente abbia utilizzato, ai fini del versamento dell’imposta dovuta in sede di acconto, un valore superiore a quello adottato dalla Giunta Comunale per la medesima annualità, è ammesso il ricalcolo dell’imposta a conguaglio, applicando i valori tabellari di riferimento, in occasione della scadenza per il versamento della rata di saldo per la medesima annualità.

Sempre l’articolo 23 del TUREC precisa che non è precluso l’accertamento d’Ufficio del maggior valore dell’area fabbricabile qualora il soggetto passivo, nell’anno di riferimento o nei due successivi, abbia dichiarato o definito per altro tributo o per altri fini il valore dell’area in misura superiore di oltre il 10% rispetto a quello utilizzato per il versamento dell’IMU, sempre che le caratteristiche dell’area, nel sopra citato periodo temporale, non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini della determinazione del valore commerciale.

Inoltre, l’accertamento del valore non è altresì precluso qualora quello ottenuto applicando i valori tabellari risulti incongruo e non coerente alle caratteristiche specifiche dell’area fabbricabile e del segmento di mercato in cui essa si colloca.

Normativa