La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili come disciplinato dall’articolo 1, commi 745-746-747, della legge n. 160/2019, e si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d’immobile che deve essere tassato.
Per la definizione degli immobili si rimanda alla normativa speciale contenuta nella legge n. 160/2019.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
(esempio: fabbricato A/2, rendita euro 520,00, valore imponibile = (€ 520,00 + 5%) x 160 = euro 87.360,00); - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
(esempio: fabbricato C/3, rendita euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 + 5%) x 140 = euro 127.890,00); - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
(esempio: fabbricato D/5, rendita euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 + 5%) x 80 = euro 789.600,00); - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
(esempio: fabbricato D/1, rendita euro 26.700,00, valore imponibile = (€ 26.700,00 + 5%) x 65 = euro 1.822.275,00); - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
(esempio: fabbricato C/1, rendita euro 960,00, valore imponibile = (€ 960,00 + 5%) x 55 = euro 55.440,00)
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo le scritture contabili applicando i coefficienti di aggiornamento definiti da apposito decreto ministeriale di emanazione annua.
Per le aree fabbricabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, sulla base di diversi specifici parametri definiti dalla normativa (comma 746).
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del d.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.
L’Ufficio, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree ed in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 23 del vigente Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC), determina periodicamente i valori medi orientativi di mercato elaborando i dati rilevati direttamente dalle compravendite dei terreni stipulate negli ultimi anni.
I valori proposti costituiscono un mero orientamento, e quindi non sono da ritenersi vincolanti, sia per il contribuente sia per l’attività di accertamento svolta dall’Ufficio.
Il territorio comunale è stato suddiviso in zone ritenute omogenee sia per destinazione urbanistica prevalente, si per caratteristiche che per valori di mercato.
La consultazione dei valori medi orientativi di mercato può avvenire rivolgendosi direttamente all’Ufficio oppure consultando l’apposita scheda e i relativi allegati.
Si precisa che sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Ai sensi dell’articolo 78-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, le agevolazioni sono state estese ai soci delle società agricole minori, ai coadiuvanti agricoli e ai pensionati dell’agricoltura, qualora sussistano particolari requisiti. Ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, l’esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.
Per i terreni agricoli, che non rientrano nella definizione di area fabbricabile, anche nel caso siano incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Esempio: terreno agricolo con Reddito Dominicale (RD) pari ad euro 103,27, valore imponibile = (€ 103,27 + 25%) x 135 = euro 17.426,81
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004. Ai sensi dell’articolo 78-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, le agevolazioni sono state estese ai soci delle società agricole minori, ai coadiuvanti agricoli e ai pensionati dell’agricoltura, qualora sussistano particolari requisiti. Ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, l’esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.
La legge n. 160/2019 dispone, in alcuni casi, la riduzione della base imponibile qualora sussistano particolari condizioni riguardanti l’immobile oggetto di tassazione.
- Fabbricati di interesse storico o artistico
Rientrano nell’agevolazione i soli fabbricati assoggettati al vincolo di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004, per tali immobili l’articolo 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile.
Maggiori informazioni sono esposte nell’apposita scheda. - Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Per tale fattispecie l’articolo 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatti alcuni particolari requisiti integrati dall’articolo 24 del TUREC. Maggiori informazioni sono esposte nell’apposita scheda. - Alloggi concessi in comodato d’uso gratuito ad un parente entro il primo grado
Per tale fattispecie l’articolo 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019, dispone la riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatti alcuni particolari requisiti. Maggiori informazioni sono esposte nell’apposita scheda.
Le riduzioni sopra indicate sono cumulabili tra loro solo ove siano rispettati più requisiti per godere delle rispettive riduzioni.