La strada è di tutti: automobilisti, pedoni, ciclisti.
Per questo è importante che gli utenti che condividono lo spazio pubblico conoscano tutte le regole e le rispettino, per muoversi in sicurezza.

Nel 2020 - con il Decreto Rilancio” e al “Decreto Semplificazioni” - sono state introdotte diverse novità al Codice della Strada tra cui alcune importanti per la gestione della mobilità urbana e per la circolazione in sicurezza delle biciclette. In particolare, la legge 11 settembre 2020 - n° 120 con validità dal 15.09.2020 “Conversione in legge con modificazioni del DL 16 luglio 2020 n° 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - ha presentato alcune novità in tema di infrastrutture dedicate alla ciclabilità.

Queste novità sono state introdotte in alcuni degli ultimi interventi sulla viabilità cittadina e saranno utilizzate nelle progettazioni future con l’intento di rendere la rete ciclabile sempre più riconoscibile e continua e far sì che la bicicletta sia concorrenziale all’auto privata in ambito urbano. Si tratta di interventi “leggeri” - cioè caratterizzati principalmente da segnaletica – che però in alcuni casi modificano profondamente le regole di comportamento in strada.

Principali novità

  • Corsia ciclabile (cosiddetta bike lane per distinguerla dalle corsie ciclabili caratterizzate da segnaletica gialla/bianca)

E’ una parte della carreggiata, di norma a destra, dedicata ai ciclisti esperti e veloci (ciclisti “lepre”) che si muovono nello stesso senso di marcia degli altri veicoli. Questo spazio non è ad uso esclusivo del ciclista e può essere impegnata anche da altri veicoli, per brevi tratti. Le corsie ciclabili sono delimitate da una striscia bianca continua o discontinua. Sono sempre monodirezionali cioè non possono essere utilizzate in senso contrario al senso di marcia che è evidenziato da una freccia e dal simbolo della bicicletta.(Rif. legge 11 settembre 2020 n° 120 -Art 3 commi 1 e12-bis. - Corsia ciclabile)

  • Strade urbane ciclabili

Su queste strade le biciclette hanno la priorità sugli altri veicoli, comprese le automobili. Sono caratterizzate da banchine pavimentate e marciapiedi, a carreggiata unica e segnalate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale (pittogrammi) che evidenziano la priorità delle biciclette sugli autoveicoli. Possono essere realizzate su strade con velocità inferiore o uguale a 30 km/h.(Rif. legge 11 settembre 2020 n° 120Art. 2 - Strade urbane ciclabili)

  • Casa avanzata

Negli incroci con semaforo, è’ uno spazio dedicato alle biciclette, segnalato in carreggiata, posto almeno 3 metri davanti alla linea di arresto delle auto. Permette al ciclista di partire al verde da una posizione privilegiata davanti alle auto e agevola la svolta a sinistra in sicurezza. Il ciclista infatti può decidere di spostarsi davanti, al centro della corsia, in attesa del verde. Può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h.(Rif. Legge 11 settembre 2020 n° 120_ Art. 182. Circolazione dei velocipedi 9-ter).

  • Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile

Nelle strade a senso unico permette al ciclista di circolare anche in senso contrario a quello di marcia, tenendo sempre la sua destra. E’ una corsia tracciata a terra a sinistra del senso di marcia degli autoveicoli, delimitata con una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo.(Rif. Legge 11 settembre 2020 n° 120_Art. 3 – comma 1 n. 12-ter)Ricordiamo che sono presenti percorsi ciclo-pedonali, già previsti e normati da legislazione precedente.Il percorso ciclo-pedonale è una infrastruttura dedicata al transito sia di ciclisti sia di pedoni; i pedoni, hanno sempre la precedenza sul transito delle biciclette essendo la categoria più debole. Le biciclette devono mantenere un’andatura moderata, che rispetti e tuteli la presenza dei pedoni. E’ una tipologia che può essere utilizzata da ciclisti “prudenti”, tipicamente bambini e anziani, caratterizzati da andature a bassa velocità.DPR 557 del 30.11.1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle carattersitiche tecniche delle piste ciclabili” Art 4, comma 5

I monopattini elettrici

Altra novità normativa è l’introduzione dei monopattini elettrici (rif. legge 28 febbraio 2020 n° 8).
I monopattini sono assimilati alle biciclette, questo significa che devono comportarsi come le biciclette e osservare la stessa normativa purché la potenza non superi i 500 Watt e che la velocità massima raggiungibile sia di 25km/h. Se il dispositivo rispetta entrambi i criteri è libero di circolare, analogamente a quanto avviene con la bici, su strade e piste ciclabili senza l’obbligo di patente.

Per maggiori informazioni consultare la pagina 'Monopattini elettrici'

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