Vendite di fine stagione (saldi) e vendite promozionali
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Regole e modalità di svolgimento
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
Le vendite di fine stagione hanno una durata massima di sessanta giorni.
- Le vendite di fine stagione invernali o saldi invernali si svolgono a partire dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania.
Nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì, l'inizio di detti saldi è anticipato al sabato. - Le vendite di fine stagione estive o saldi estivi si svolgono a partire dal primo sabato di luglio.
Dal 2 dicembre 2013 la Regione Emilia-Romagna ha cancellato l’obbligo per i commercianti di comunicare le date e la durata dei saldi, semplificazione introdotta con la delibera della Giunta regionale 1780/2013.
Le vendite promozionali si effettuano nel rispetto delle seguenti condizioni:
- non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento
- rimane confermata la prescrizione contenute nell'art.15 del d.lgs.114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita.
Delibera di Giunta regionale n. 1804 del 9 novembre 2016