Risorse umane: Adulti accoglienti e personale (parte III punto 2.2 della DGR 1904/11 e ss.mm.ii.)
22 gennaio 2024
L’iter formativo per diventare ‘adulti accoglienti’ prevede: un percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità e una formazione di base (di minimo 14 ore) svolti dal Comune, una formazione specifica organizzata dalla Regione Emilia-Romagna (di minimo 24 ore) e infine 10 incontri di formazione e informazione da svolgersi presso una struttura autorizzata al funzionamento presso la quale è prevista la figura di adulto accogliente.
Con riferimento all’iter previsto dalla normativa, il Comune si occupa direttamente del percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità e della formazione base che prevede un minimo di 14 ore.
Per segnalare il proprio interesse all’avvio del percorso e ricevere informazioni in merito si prega di scrivere a autorizzazioni.strutture@comune.re.it. La formazione specifica di minimo 24 ore è invece periodicamente organizzata dalla Regione Emilia-Romagna. Per i successivi 10 incontri di formazione e informazione è necessario rivolgersi direttamente all’ente gestore di una struttura autorizzata nella quale è prevista la figura di adulto accogliente. L’attestazione del compimento complessivo del percorso è rilasciata, previa verifica della documentazione relativa ai passaggi formativi sopra citati, dall’Ausl di Reggio Emilia.
Per la gestione delle strutture di tipo familiare è obbligatorio avere completato l’intero iter formativo previsto dalla normativa. Per le altre tipologie di servizi, poiché a oggi i corsi regionali non sono organizzati con una frequenza sufficiente a rispondere ai bisogni formativi, sono in corso valutazioni e approfondimenti con la Regione Emilia-Romagna.
Il personale entrato in servizio a partire dal 01/01/2018 deve rispettare il profilo definito dalla Legge n.205 del 27/12/2017 aggiornata all’articolo 517 della legge di Bilancio del 2019 (cosiddetta “Legge Iori”), che determina i requisiti per l’esercizio delle professioni di educatore socio pedagogico o socio sanitario e di pedagogista. Il personale già impiegato al 31/12/2017 con la qualifica conseguita secondo la normativa regionale in vigore al momento dell’entrata in servizio può continuare a operare nelle strutture normate dalla D.G.R. 1904/2011 e ss.mm.ii. Nel caso delle comunità (educativa residenziale o semiresidenziale, per l’autonomia, per gestanti e mamme con bambino e di pronta accoglienza) che prevedono la presenza di una équipe educativa, questa può essere composta per non più di un terzo dei suoi membri da personale non in possesso della qualifica di educatore o pedagogista ma “che, per sue caratteristiche di formazione, motivazione o di esperienza di vita rappresenta una risorsa importante per i ragazzi. Tale personale deve possedere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado e compiere un percorso formativo aggiuntivo di almeno 120 ore su tematiche psicologiche e educative inerenti l’infanzia e la famiglia, nonché sull’esperienza di comunità, entro 24 mesi dalla data della assunzione. Sono esonerati dal percorso formativo di 120 ore i laureati in Psicologia e Servizio Sociale”. In relazione al punto 2.2.2. “Personale” la D.G.R. 1904/2011 è modificata e integrata dall’allegato B alla Delibera Regionale n. 425 del 25/03/2019 )
Il Responsabile di una comunità (socio-educativa, educativo-integrata, di pronta accoglienza, semiresidenziale, per gestanti e per madri con bambino) o di una struttura per l’autonomia deve essere in possesso dei titoli richiesti per l’educatore (vedi FAQ precedente) e avere inoltre una precedente esperienza di tre anni di lavoro in comunità. Nelle comunità familiari e nelle comunità casa-famiglia la responsabilità è esercitata dagli adulti accoglienti. Il nominativo del Responsabile è parte integrante dell’atto di autorizzazione al funzionamento, quindi il cambiamento di questa figura deve essere comunicato (rif. Modulo D – cambio responsabile, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae datato e firmato del/della nuovo/a responsabile). La normativa (al punto 2.2.2.b) chiarisce il ruolo e le mansioni del Responsabile, che devono essere inoltre dettagliate nella Carta dei Servizi della struttura. Benché non sia stabilito un monte ore da dedicare alla funzione di coordinamento, la D.G.R. riporta che il Responsabile “deve poter usufruire di un tempo predefinito per lo svolgimento delle sue specifiche funzioni”.
L’incarico di supervisore deve essere ricoperto da un professionista esterno all’equipe educativa con competenze sociali, pedagogiche, psicologiche o neuropsichiatriche. Ai fini dell’autorizzazione al funzionamento non è necessario comunicare il nominativo del professionista incaricato, ma solo autodichiarare l’impegno ad avvalersi di un supervisore, rendendo disponibili in caso di sopralluogo della Commissione il contratto d’incarico e la documentazione attestante il rispetto della periodicità mensile di incontri con il gruppo di lavoro.
Il possesso di idonee qualità morali da parte di tutte le persone che a qualsiasi titolo operano a contatto con gli utenti delle strutture è un requisito imprescindibile per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1904/11 e ss.mm.ii., anche per le figure di supporto l’ente gestore della struttura deve acquisire un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali. Il personale dipendente assunto dopo il 6 aprile 2014 deve inoltre fornire il certificato penale del casellario giudiziale. Così come il personale, tutte le figure di supporto devono essere coperte da apposita assicurazione. L’impiego di figure di supporto e di altri volontari, anche in servizio civile, deve essere previsto in maniera continuativa per un tempo preventivamente concordato con il responsabile della comunità, preferibilmente nell’ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato.