A chi è rivolto
Il contribuente attiva autonomamente una particolare procedura di regolarizzazione volontaria denominata “ravvedimento operoso”.
Descrizione
Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta (rispetto a quella che avrebbe applicato l’Ufficio nell’avviso di accertamento) ed interessi moratori.
Essendo una procedura di regolarizzazione su base autonoma e volontaria, occorre che essa avvenga:
- prima che l’Ufficio abbia formalmente comunicato al contribuente che sono in corso verifiche, controlli o ispezioni relativamente alla sua posizione fiscale;
- prima che l’Ufficio abbia notificato al contribuente gli avvisi di accertamento attraverso i quali viene contestato l’inadempimento fiscale se non vi è stata la comunicazione di cui al punto precedente.
La procedura di ravvedimento operoso, che comporta la riduzioni delle sanzioni, non è possibile rispetto a posizioni già in corso di verifica, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, nonché per imposta già contestata con avvisi di accertamento regolarmente notificati.
Come fare
Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’articolo 9-bis del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune.
E’ ammesso il ravvedimento operoso parziale frazionato a rischio del contribuente sugli importi non ancora regolarizzati.
Di seguito sono riportate le modalità operative per effettuare il Ravvedimento Operoso per le diverse fattispecie di omissione che si possono verificare.
Fattispecie 1: omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione
- Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Fattispecie 2: ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione
- Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa: sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
- Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
- Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
- Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
Fattispecie 3: omessa dichiarazione ed omesso o insufficiente versamento del tributo
- Regolarizzazione entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
- Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
- Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 12,5% (pari ad 1/8 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
- Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 14,29% (pari ad 1/7 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
- Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 16,67% (pari ad 1/6 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
Cosa serve
- Occorre calcolare l’imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa;
- Calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa come indicato più sopra;
- Calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata TASI in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente:
+ 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
+ 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
+ 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
+ 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
+ 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
+ 5% annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
+ 2,50% annuo dal 01/01/2024. - Dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento TASI (F24 o bollettino postale valido anche per IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.
- Si precisa che qualora la regolarizzazione riguardi più annualità d’imposta, dovranno essere compilati sul modello F24 tanti righi quante sono le annualità e/o le rate cui si riferisce il versamento, indicando l’ammontare di imposta+sanzioni+interessi dovuta per quella specifica annualità o per quella specifica rata (acconto o saldo). Non è corretto, quindi, compilare un unico rigo nel quale viene riportata l’intera somma arretrata da versare.
- L’Ufficio non effettua un servizio di calcolo per i contribuenti in quanto le relative somme sarebbero gravate dalle sanzioni integrali e non vi sarebbe possibilità di applicare le sanzioni ridotte.
Cosa si ottiene
Il contribuente che ha regolarizzato l’inadempimento fiscale attraverso il Ravvedimento Operoso, conserverà la ricevuta del versamento eseguito, nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata salvo la presentazione della dichiarazione IMU/TASI nei casi previsti (Fattispecie 2 e 3).
A seguito della regolarizzazione (tramite versamento di imposta + sanzioni ridotte + interessi) il contribuente ottiene automaticamente la regolarizzazione della sua posizione fiscale, salvo nel caso in cui i conteggi non siano stati effettuati nel modo corretto e conforme alla normativa. In quest’ultimo caso, le somme versate verranno utilizzate dall’Ufficio e scontate da eventuali maggiori somme dovute per medesima annualità d’imposta.
Tempi e scadenze
I termini e le scadenze per poter effettuare il ravvedimento operoso sono quelli indicati nella sezione “Accedere al servizio: Come si fa”.
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Ultimo aggiornamento: 11-02-2025, 10:32